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Albo
dei Tecnici Nazionali CSEN |
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Modulo Richiesta Tesserini Tecnici PDF
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Si ricorda che, per
la permanenza nell'albo dei tecnici nazionali, è obbligatorio il rinnovo
annuale tramite apposito bollino.
I Diplomi e i Tesserini Tecnici sono validi solo se
predisposti e rilasciati dalla Segreteria Nazionale o dai Centri Nazionali
di formazione dell’Ente. Le strutture periferiche sono autorizzate solo
agli atti burocratici di acquisizione e trasmissione degli atti di
richiesta e consegna dei materiali documentativi. Il rilascio dei Diplomi
e Tesserini Tecnici è possibile solo se richiesti con modelli ufficiali.
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Sono in corso i rinnovi delle iscrizioni
all'albo per l'anno 2008 |
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Documenti Tecnici Ufficiali
Sono inseriti nell'albo dei tecnici nazionali CSEN solo
i nominativi di coloro in possesso di tesserino tecnico valido per
l'anno in corso; al fine di comparire nell'Albo dei Tecnici, chi è in
possesso di un diploma può fare richiesta del tesserino tecnico
inviando due foto, la relativa richiesta e la corrispondente quota,
pari a € 35,00, presso il Comitato Provinciale di Siracusa(conto
corrente postale 86889029).
Rinnovo annuale tesseramento tecnico (bollino) € 25,00.
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Competenze giuridiche per la
formazione in Italia di Tecnici, Istruttori ed altre figure similari di
Operatori sportivi (*) a livello nazionale
La formazione degli Operatori Sportivi a livello
nazionale è di competenza dei soggetti che operano in Italia con riconoscimento
giuridico in campo sportivo e cioè:
-
il C.O.N.I.
Comitato Olimpico Nazionale Italiano
-
le Federazioni
Sportive o Discipline associate riconosciute dal C.O.N.I.
-
gli Enti di Promozione
Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.
Le competenze sono state confermate dal Decreto Legislativo
23/07/1999 n. 242 (conosciuto come decreto Melandri di riordino dello sport) che
assegna al C.O.N.I. a norma dell'art.11 della Legge 15 Marzo 1997 n.59,
"l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale" e "la promozione
della massima diffusione della pratica sportiva" nei limiti di quanto stabilito
dal D.P.R. 24 luglio 1977 n.616.
Lo Statuto del C.O.N.I. regolarmente approvato dal Ministero
vigilante, detta, all'art. 26, l'ordinamento degli Enti di Promozione Sportiva.
In particolare poi, per gli Enti di Promozione Sportiva, la legittimazione della
formazione dei tecnici, istruttori ed altre figure similari di operatori
sportivi deriva dalle previsioni dell'art. 2 del Regolamento "per il
riconoscimento ed i rapporti C.O.N.I. - Enti di Promozione Sportiva", approvato
dal Consiglio nazionale del C.O.N.I. il 01/08/2001.
Competenze delle Regioni
Ferme restando le competenze nazionali del C.O.N.I. (e quindi
delle federazioni e degli enti sportivi), le funzioni in materia di sport sono
state, nel tempo ed in parte, con diversi provvedimenti, attribuite alle Regioni
(legge 549/95, art.2, comma 46, lettera b; legge 59/97, art. 7; Dlg 31/03/98 n.
112) fino ad arrivare alle recenti modifiche dell'art. 117 della Costituzione,
per cui, allo stato attuale, la materia dello sport è "a legislazione
concorrente" tra Stato e Regioni. Sono pertanto
riconosciuti come "Istruttori, Tecnici, Tecnici qualificati ed altre figure
similari di Operatori Sportivi i
soggetti in possesso, alternativamente di:
Diploma di Laurea in Scienze motorie, Diploma I.S.E.F. Percorso
formativo di Istruttore Tecnico come disciplinato dalle Federazioni o
dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.
Pertanto gli istruttori e Tecnici sportivi con i titoli
suddetti possono legittimamente operare in Italia fornendo le loro prestazioni
tecnico-operative ai vari utenti.
(*) tra le figure similari del settore sportivo possono essere
compresi anche gli operatori di massaggio.
In relazione al riconoscimento del titolo rilasciato si
chiarisce che la validità dello stesso è da rapportare con quelli che possono
essere gli eventuali regolamenti interni delle varie Federazioni Sportive.
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