Comitato Provinciale di Siracusa.                        

 

 

 


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Il Nuovo Diploma Nazionale CSEN

Albo dei Tecnici Nazionali CSEN

Il Nuovo Diploma Nazionale CSEN

Modulo Richiesta Tesserini Tecnici PDF

Si ricorda che, per la permanenza nell'albo dei tecnici nazionali, è obbligatorio il rinnovo annuale tramite apposito bollino.

I Diplomi e i Tesserini Tecnici sono validi solo se predisposti e rilasciati dalla Segreteria Nazionale o dai Centri Nazionali di formazione dell’Ente. Le strutture periferiche sono autorizzate solo agli atti burocratici di acquisizione e trasmissione degli atti di richiesta e consegna dei materiali documentativi. Il rilascio dei Diplomi e Tesserini Tecnici è possibile solo se richiesti con modelli ufficiali.

Sono in corso i rinnovi delle iscrizioni all'albo per l'anno 2008
Documenti Tecnici Ufficiali
Sono inseriti nell'albo dei tecnici nazionali CSEN solo i nominativi di coloro in possesso di tesserino tecnico valido per l'anno in corso; al fine di comparire nell'Albo dei Tecnici, chi è in possesso di un diploma può fare richiesta del tesserino tecnico inviando due foto, la relativa richiesta e la corrispondente quota, pari a € 35,00, presso il Comitato Provinciale di Siracusa(conto corrente postale 86889029).

Rinnovo annuale tesseramento tecnico (bollino) € 25,00.

 

Competenze giuridiche per la formazione in Italia di Tecnici, Istruttori ed altre figure similari di Operatori sportivi (*) a livello nazionale

 

La formazione degli Operatori Sportivi a livello nazionale è di competenza dei soggetti che operano in Italia con riconoscimento giuridico in campo sportivo e cioè:

  • il C.O.N.I. Comitato Olimpico Nazionale Italiano

  • le Federazioni Sportive o Discipline associate riconosciute dal C.O.N.I.

  • gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.

Le competenze sono state confermate dal Decreto Legislativo 23/07/1999 n. 242 (conosciuto come decreto Melandri di riordino dello sport) che assegna al C.O.N.I. a norma dell'art.11 della Legge 15 Marzo 1997 n.59, "l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale" e "la promozione della massima diffusione della pratica sportiva" nei limiti di quanto stabilito dal D.P.R. 24 luglio 1977 n.616.

Lo Statuto del C.O.N.I. regolarmente approvato dal Ministero vigilante, detta, all'art. 26, l'ordinamento degli Enti di Promozione Sportiva. In particolare poi, per gli Enti di Promozione Sportiva, la legittimazione della formazione dei tecnici, istruttori ed altre figure similari di operatori sportivi deriva dalle previsioni dell'art. 2 del Regolamento "per il riconoscimento ed i rapporti C.O.N.I. - Enti di Promozione Sportiva", approvato dal Consiglio nazionale del C.O.N.I. il 01/08/2001.

Competenze delle Regioni

Ferme restando le competenze nazionali del C.O.N.I. (e quindi delle federazioni e degli enti sportivi), le funzioni in materia di sport sono state, nel tempo ed in parte, con diversi provvedimenti, attribuite alle Regioni (legge 549/95, art.2, comma 46, lettera b; legge 59/97, art. 7; Dlg 31/03/98 n. 112) fino ad arrivare alle recenti modifiche dell'art. 117 della Costituzione, per cui, allo stato attuale, la materia dello sport è "a legislazione concorrente" tra Stato e Regioni. Sono pertanto riconosciuti come "Istruttori, Tecnici, Tecnici qualificati ed altre figure similari di Operatori Sportivi i soggetti in possesso, alternativamente di: Diploma di Laurea in Scienze motorie, Diploma I.S.E.F. Percorso formativo di Istruttore Tecnico come disciplinato dalle Federazioni o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.

Pertanto gli istruttori e Tecnici sportivi con i titoli suddetti possono legittimamente operare in Italia fornendo le loro prestazioni tecnico-operative ai vari utenti.

(*) tra le figure similari del settore sportivo possono essere compresi anche gli operatori di massaggio.

In relazione al riconoscimento del titolo rilasciato si chiarisce che la validità dello stesso è da rapportare con quelli che possono essere gli eventuali regolamenti interni delle varie Federazioni Sportive.

 

  

 

 

 


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