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STATUTO DEL CENTRO SPORTIVO
EDUCATIVO NAZIONALE
L'Associazione, gli scopi e le finalità
Articolo 1
Il
Centro Sportivo Educativo Nazionale (C.S.E.N.), da qui in avanti detto CSEN, è
un'Associazione Nazionale avente per scopo la diffusione dello Sport in ogni sua
disciplina, attraverso la promozione e l'organizzazione su tutto il territorio
nazionale e nei Paesi Europei ed Extraeuropei di attività sportive
dilettantistiche a carattere amatoriale, seppure con modalità competitive, volte
alla formazione fisica, morale, sociale e della salute dei cittadini, nonché di
tutte le attività culturali, sociali, ricreative, salutistiche, del tempo
libero, di formazione extrascolastica e del turismo sociale che possono
contribuire all'arricchimento della persona umana; il CSEN persegue inoltre
finalità assistenziali e di promozione sociale. Le attività sportive
dilettantistiche, che dovessero essere eventualmente esercitate a carattere
agonistico, dovranno rispettare quanto sancito dai regolamenti tecnici delle
Federazioni Sportive Nazionali e/o Discipline Associate per il miglior
raggiungimento delle specifiche finalità. Il CSEN è retto da norme statutarie e
regolamentari ispirate al principio di partecipazione all'attività sociale da
parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e pari opportunità. Le funzioni
del CSEN, in ambito sportivo, sono svolte nel rispetto dei principi, delle
regole e delle competenze del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali e
delle Discipline Associate.
Il CSEN
non ha scopo di lucro; esso, già riconosciuto come Ente Nazionale di Promozione
Sportiva dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. con la delibera n. 27 del 24
giugno 1976 ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 530 del 2 agosto 1974, è stato
riconfermato in tale sua qualità con Deliberazione del Consiglio Nazionale del
C.O.N.I. n. 1224 del 15 Maggio 2002 in attuazione del Decreto legislativo n. 242
del 23 Luglio 1999. Il CSEN è Ente Nazionale di promozione sociale di cui all'
art. 3 comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287 con finalità
assistenziali riconosciute dal Ministero dell'Interno con D.M.
559/C.3206.12000.A. (101) del 29 febbraio 1992 ed e' stato iscritto al n.77 del
registro nazionale delle associazioni di promozione sociale presso il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi della Legge 383\2000. Il CSEN è
considerato O.N.L.U.S. ai sensi dell'art. 10, comma 9, D.Lgs. 4 dicembre 1997,
n. 460.
Il CSEN
ha sede legale in Roma. La durata del medesimo è stabilita a tempo
indeterminato.
Articolo 2
Il CSEN
per il perseguimento e la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1:
-
organizza manifestazioni sportive a carattere locale, provinciale, regionale,
nazionale ed internazionale, collaborando, ove necessario, con i competenti
Organi e Federazioni del C.O.N.I. e con gli Enti territoriali, pubblici e
privati;
- cura
la formazione di idonei quadri direttivi e tecnici attraverso specifici corsi di
istruzione e formazione extrascolastica per "operatori " dello sport, di turismo
sociale, animatori culturali e del volontariato di base;
-
coordina e promuove la costituzione di società o di associazioni e circoli
sportivi, culturali e ricreativi, di promozione sociale, di centri giovanili di
formazione fisica ed avviamento alla pratica sportiva;
-
collabora con la famiglia, la scuola e le strutture sociali;
- opera
affinché lo sport sia riconosciuto come diritto sociale legato alla
realizzazione delle migliori condizioni di vita dei cittadini in generale ed in
particolare dei giovani, delle persone con svantaggio psico-fisico e degli
anziani;
-
promuove ed organizza, anche di concerto con Istituzioni pubbliche e private,
corsi ed attività di formazione ed aggiornamento professionale, con finalità
formative e sociali, indirizzati anche al personale docente delle scuole di ogni
organo e grado secondo la normativa vigente;
-
favorisce lo sviluppo di iniziative sportive dirette anche alla realizzazione di
impianti e strutture per la pratica dell'attività fisica;
-
promuove ed organizza attività e manifestazioni di cultura, arte, spettacolo e
turismo sociale;
-
persegue, inoltre, finalità tese all'organizzazione di movimenti ecologisti ed
ambientalisti di protezione civile e del volontariato sociale;
-
promuove ed organizza iniziative riguardanti la pratica delle attività motorie
avanzando, per il tramite delle rappresentanze periferiche, proposte agli Enti
territoriali, pubblici e privati e partecipando attivamente alle forme
decentrate di gestione democratica degli organismi pubblici locali per una
adeguata programmazione culturale, sociale e sportiva;
-
gestisce in proprio, o per il tramite delle sue rappresentanze periferiche,
strutture di impianti pubblici o privati destinati ad attività sportive,
sociali, culturali, ambientali e del tempo libero;
-
fornisce alle società affiliate adeguate informazioni ed assistenza tecnica
normativa, amministrativa, fiscale, assicurativa e gestionale relativa
all'associazionismo in genere ed ai settori sportivi, del tempo libero, della
promozione sociale,del volontariato e della protezione civile;
- cura
le pubblicazioni necessarie alla realizzazione della propria attività sociale ed
edita un proprio organo di informazione: il periodico "Boy'Sport";
-
garantisce e tutela la libera e piena partecipazione dei propri associati, ad
ogni livello, alla vita ed alle iniziative del medesimo;
- pone
in essere ogni attività complementare a quelle istituzionali che possa essere
utile per il raggiungimento degli scopi sociali.
Articolo 3
Il CSEN,
stabilisce, con Regolamenti approvati dalla Direzione Nazionale, le norme
attuative dello Statuto, quelle per il proprio funzionamento e per la pratica e
l'organizzazione delle varie attività.
Rapporti di appartenenza, soci e tesserati
Articolo 4
Il CSEN
opera attraverso strutture di base quali Società ed Associazioni Sportive
Dilettantistiche, Gruppi Sportivi, Circoli Culturali, Assistenziali, di
Promozione sociale ed Associazioni in genere che condividono le finalità
dell'Ente. La struttura di base, nucleo originario posto a fondamento della vita
associativa del CSEN, è una libera associazione fra cittadini, senza distinzioni
di sesso, età, condizione sociale o altro, ed esprime il desiderio dei singoli
di vivere insieme l'esperienza morale, culturale, sociale, assistenziale,
sportiva, amatoriale, così come è inteso dal CSEN. Tali strutture debbono avere
uno statuto autonomo che preveda l'assenza di fine di lucro e sia ispirato a
principi di democrazia interna e di pari opportunità. Le Associazioni o società
sportive dilettantistiche che si affiliano al CSEN devono ottenere il
riconoscimento ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I.,
direttamente o tramite delega, rilasciata al CSEN dal Consiglio Nazionale
medesimo. In tal caso l'organo del CSEN competente al riconoscimento è la
Direzione Nazionale. Gli Statuti delle medesime, approvati dalla Giunta
Nazionale del C.O.N.I. salvo delega al CSEN, devono essere in regola con i
requisiti di legge (art.90, Legge 289/02 e successive modifiche ed
integrazioni). Gli Statuti delle medesime Associazioni e Società sportive
dilettantistiche, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale,
devono conformarsi alle norme e direttive del C.O.N.I. nonché allo Statuto ed ai
Regolamenti CSEN.
Articolo 5
Possono
fare parte dell'Ente:
• le
persone fisiche, italiane e straniere che:
• siano
in possesso della cittadinanza di uno stato;
• non
abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a
pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione
dai pubblici uffici superiore ad un anno;
• non
aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o
inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno da parte di
Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate, degli Enti di
Promozione Sportiva del C.O.N.I. o di Organismi Sportivi Internazionali
riconosciuti;
• non
aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito
dell'utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni
fisiche nelle attività sportive.
2) Le
Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, i Gruppi Sportivi, i Circoli
Culturali, Assistenziali, di Promozione sociale e le Associazioni in genere che,
oltre a quanto già previsto dall'Art. 4 uniformino il proprio statuto ai
principi ed alle finalità dell'Ente apportandovi tutte le modifiche necessarie.
Deve, in ogni caso, essere rispettato il fondamentale principio che la vita
della struttura di base è regolata dall'Assemblea dei Soci, cui compete la
decisione in ordine:
-
all'elezione dei responsabili della vita associativa, garantendo l'eleggibilità
a ciascuno dei soci;
-
all'approvazione dei bilanci sociali.
Deve
inoltre essere previsto che, nei casi di scioglimento della struttura di base,
il patrimonio sociale residuo deve essere devoluto ad Associazioni con finalità
analoghe o destinato a finalità di pubblica utilità sentito l'Organismo di
controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Sono
soci tesserati del CSEN:
a) gli
iscritti tesserati a tutte le strutture affiliate di base;
b) gli
iscritti tesserati praticanti l'attività sportiva, i dirigenti, i tecnici ed
altre figure similari di operatori sportivi che abbiano con l'associazione
affiliata o direttamente con il CSEN un rapporto continuativo ai sensi delle
disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 460\1997;
c) i
Componenti gli Organi Nazionali e delle strutture periferiche dell'Ente.
Sono
soci Affiliati del CSEN:
a) tutte
le strutture di base regolarmente affiliate.
Articolo 6
L'affiliazione al CSEN della struttura di base è deliberata dalla Direzione
Nazionale nel rispetto delle modalità stabilite dal presente statuto e dai
regolamenti. L'affiliazione ha validità annuale e và, pertanto, rinnovata alla
scadenza con le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti. Il
tesseramento è effettuato dalla struttura di base e trasmesso al CSEN secondo le
norme statutarie e regolamentari. La tessera è individuale, viene distribuita ai
soci in Italia ed all'estero ed ha validità annuale; consente di partecipare
alle attività, nonché di usufruire dei servizi del CSEN e di tutte le sue
strutture territoriali e di base. Non sono ammessi tesseramenti temporanei né
limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa. Le modalità
di acquisizione da parte dei tesserati di qualifiche tecniche sono stabilite
dalla Direzione Nazionale. La quota e/o contributo associativo non è
trasmissibile né rivalutabile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
In caso di recesso o di esclusione i soci non hanno diritto di chiedere la
divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o
contributo versato.
Articolo 7
Sono
compiti delle strutture di base la promozione costante dell'esperienza sportiva
ad ogni livello, delle attività fisico sportive e l'organizzazione di attività
sportive dilettantistiche ed amatoriali, anche a carattere competitivo nonché
culturali, di promozione sociale e del tempo libero che rispondano alle finalità
di cui all'art. 1 dello Statuto del CSEN. Le strutture di base affiliate,
costituitesi per volontà autonoma dei soci, sono amministrativamente autonome e
rispondono delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio.
Articolo 8
I Soci
hanno diritto di voto:
a) gli
iscritti tesserati, in regola con le quote sociali ed in possesso della maggiore
età, nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle Società ed Associazioni
Sportive Dilettantistiche, dei Gruppi Sportivi, dei Circoli Culturali,
Assistenziali, di Promozione sociale e delle Associazioni in genere di
appartenenza;
b) le
Strutture di base in regola con le quote affiliative nei rispettivi Congressi
Provinciali secondo quanto stabilito dalle norme statutarie.
In ogni
votazione va rispettato il principio del voto singolo di cui all'art. 2538, 2°
comma, del codice civile.
I Soci
tesserati:
a)
possono ricoprire liberamente cariche sociali nell'Ente, se in possesso dei
requisiti prescritti;
b)
possono presentare nuovi soci;
c) hanno
diritto di frequentare le sedi sociali e di servirsi degli impianti sportivi e
delle strutture sociali con le modalità fissate dagli organi competenti;
d)
possono partecipare alle manifestazioni sociali secondo le norme previste per le
stesse;
e) hanno
l'obbligo di osservare lo Statuto del CSEN e tutte le deliberazioni assunte
dagli organi statutari e sociali; quelli tesserati alle associazioni e società
sportive dilettantistiche devono osservare inoltre il codice di comportamento
sportivo approvato dal C.O.N.I.;
f) hanno
l'obbligo di versare le quote di iscrizione, le quote associative periodiche e
le quote aggiuntive o straordinarie nella misura e con le modalità prescritte.
I soci
affiliati e tesserati hanno l'obbligo di accettare implicitamente lo Statuto ed
i Regolamenti del CSEN in ogni loro parte ed effetto. I provvedimenti adottati
dagli organi del Centro hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito
dell'ordinamento sociale e nei confronti di tutti gli affiliati e tesserati
all'Ente.
Articolo
9
La
perdita della qualità di socio affiliato si ha:
per
recesso o scioglimento volontario dell'organismo affiliato;
per
totale inattività durante l'intero ultimo anno sociale;
per
mancato rinnovo dell'affiliazione;
per
radiazione comminata dagli organi disciplinari;
per
revoca dell'affiliazione a seguito della perdita dei requisiti richiesti.
In ogni
caso di cessazione gli affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora
dovuto al CSEN ed agli altri affiliati; i componenti dell'ultimo Consiglio
Direttivo degli affiliati cessati sono personalmente e solidamente tenuti
all'adempimento del saldo di quanto dovuto.
La
perdita della qualifica di socio tesserato si ha:
- per
dimissioni;
- per il
venir meno dei requisiti che hanno determinato il tesseramento;
- per
decadenza a qualunque titolo dalla carica o per perdita della qualifica che ha
determinato il tesseramento;
- per il
verificarsi di uno dei casi indicati al comma precedente ove compatibili.
ORGANI NAZIONALI
Articolo 10
Sono
organi nazionali del CSEN:
- il
Congresso Nazionale;
- la
Direzione Nazionale;
- il
Presidente Nazionale;
- i Vice
Presidenti Nazionali;
- il
Segretario Nazionale;
- il
Collegio dei Revisori dei Conti;
- il
Collegio dei Probiviri di I° Grado;
- il
Collegio dei Probiviri di II° Grado;
- il
Procuratore Sociale;
- i
Delegati regionali e provinciali.
CONGRESSO NAZIONALE
Articolo 11
Il
Congresso Nazionale é il massimo organo del CSEN e le sue deliberazioni sono
sovrane.
Ad esso
compete di:
a)
esprimere la volontà dell'Ente in ordine al perseguimento delle finalità
istituzionali di cui all'art.1;
b)
fissare gli orientamenti programmatici dell'attività quadriennale dell'Ente;
c)
deliberare sulle proposte di modifica alle norme statutarie;
d)
eleggere il Presidente Nazionale del CSEN;
e)
eleggere la Direzione Nazionale;
f)
eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
g)
eleggere il Collegio dei Probiviri di I° Grado;
h) eleggere il Collegio
dei Probiviri di II° Grado;
i) approvare annualmente
il rendiconto economico consuntivo.
Articolo 12
Il
Congresso Nazionale può essere ordinario elettivo o non elettivo e
straordinario.
Il
Congresso Nazionale è composto dai Delegati eletti nei Congressi Provinciali. In
caso di assenza del Delegato Effettivo questo può essere sostituito dal Delegato
Supplente.
Il
Congresso Nazionale Ordinario Elettivo si riunisce ogni 4 anni e cioè nell'anno
successivo allo svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi, il Congresso é indetto
dalla Direzione Nazionale ed è convocato dal Presidente Nazionale.
Il
Congresso Nazionale Ordinario non Elettivo si riunisce annualmente entro il 30
di aprile per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo ed ha la
medesima composizione del Congresso Nazionale Elettivo.
Non
possono partecipare al Congresso i soggetti non in regola con le quote sociali o
che abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte
degli organi di giustizia.
In caso
di mancata approvazione del bilancio da parte della metà più uno degli aventi
diritto a voto al Congresso si avrà la decadenza del Presidente e della
Direzione Nazionale. Il bilancio di previsione ed il rendiconto economico
consuntivo devono essere presentati al C.O.N.I. nei termini dallo stesso
previsti.
Il
Congresso Nazionale Straordinario é convocato oltre ai casi statutariamente
previsti, quando richiesto dalla metà più uno dei componenti la direzione o
dalla metà più uno degli aventi diritto al voto. Il Congresso Straordinario deve
essere convocato entro i 30 giorni successivi e celebrarsi entro i successivi 60
giorni. Il Congresso Straordinario è formato dai Delegati Eletti Effettivi o, in
caso di assenza, Supplenti.
Ai
Congressi Nazionali partecipano senza diritto di voto:
il
Presidente del CSEN, i Componenti la Direzione Nazionale, i Presidenti dei
Comitati Regionali, il Presidente ed i Componenti del Collegio dei Revisori dei
Conti, i Presidenti ed i Componenti dei Collegi dei Probiviri di I° e 2° grado,
il Procuratore Sociale, i Responsabili Nazionali dei Settori Tecnici. I membri
della Direzione Nazionale non possono essere eletti Delegati al Congresso
Nazionale.
L'avviso
di convocazione, contenente l'O.d.G., il luogo e la data di svolgimento deve
essere inviato, almeno 30 gg prima della data di inizio dei lavori, a mezzo del
servizio postale, telefax , telex e/o con altri idonei sistemi, ai recapiti dei
Delegati Effettivi e Supplenti eletti nei Congressi Provinciali, lo stesso,
altresì, deve essere pubblicato, in tempo utile, sull'organo ufficiale di stampa
del CSEN.
Il
Congresso Nazionale sia in seduta ordinaria che straordinaria é validamente
costituito:
a) in
prima convocazione quando siano presenti Delegati Effettivi o Supplenti pari
almeno alla metà del totale dei Delegati Effettivi eletti nei Congressi
Provinciali;
b) in
seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Delegati presenti.
Tra la
prima e la seconda convocazione non può intercorrere meno di un'ora.
Il
Congresso Nazionale non può deliberare su nessun altro argomento oltre quelli
fissati nell'ordine del giorno.
Salvo i
casi per i quali è richiesta una diversa maggioranza il Congresso Nazionale
delibera a maggioranza semplice dei presenti e votanti.
Le
proposte di modifiche statutarie possono essere avanzate dalla Direzione
Nazionale o dal 50% più 1 dei soci affiliati. In tal caso il Congresso
Straordinario deve essere convocato con all'O.d.G. le modifiche proposte entro
30 giorni dalla richiesta e deve celebrarsi nei successivi 60 giorni.
Per
l'approvazione di modifiche statutarie è richiesto il voto favorevole dei due
terzi dei votanti.
Lo
Statuto del CSEN e le modifiche devono essere approvate ai fini sportivi dalla
Giunta Nazionale del C.O.N.I.
Articolo 13
Il
Congresso è aperto dal Presidente Nazionale ed elegge, prima di ogni altro atto,
il Presidente ed il Vice Presidente del Congresso, i quali:
- hanno
tutti i poteri per l'ordinato e sollecito svolgimento dell'Assemblea compreso
quello di limitare temporalmente, gli interventi;
-
propongono al Congresso la nomina della Commissione Elettorale e di scrutinio;
-
indicono le votazioni;
- ne
determinano e regolano le modalità, salvo diversa formale delibera del
Congresso;
- ne
proclamano i risultati;
-
comunicano, senza ritardo, l'avvenuto deposito del verbale della Commissione
Verifica Poteri;
-
regolamentano, di concerto con il Segretario del Congresso, le attività
Congressuali.
Il Vice
Presidente coadiuva, sostituisce e si surroga nelle mansioni del Presidente, al
fine di garantire la necessaria continuità nella funzione direttiva del
Congresso.
Articolo 14
La
Commissione Verifica Poteri è preposta:
a)
all'accertamento dei poteri rappresentativi e del diritto al voto dei singoli
Delegati Effettivi o Supplenti;
b) al
rilascio delle credenziali abilitative alla partecipazione alle operazioni di
voto.
Essa è
composta da 3 membri eletti dalla Direzione Nazionale ed inizia i suoi lavori
prima della data di convocazione del Congresso, nominando al suo interno un
Presidente.
Il
verbale delle operazioni, sottoscritto da tutti i componenti la Commissione,
deve essere trasmesso all'Ufficio di Presidenza del Congresso in tempo utile per
lo svolgimento delle operazioni di voto e verrà allegato agli atti del Congresso
Nazionale.
Le
contestazioni relative all'operato della Commissione verranno risolte dal
Congresso su formale richiesta degli interessati che dovrà essere avanzata, a
pena di decadenza, entro e non oltre il termine di un'ora dalla comunicazione
dell'avvenuto deposito del verbale presso l'ufficio di Presidenza del Congresso.
La
Commissione Elettorale e di Scrutinio é preposta alla regolamentazione dello
svolgimento di tutte le operazioni di voto disposte dal Presidente del Congresso
o dal Congresso medesimo.
Di
concerto, pertanto, con il Segretario del Congresso costituisce il seggio
elettorale e provvede a quanto necessario al suo corretto funzionamento.
Essa é
composta di 3 membri eletti dal Congresso e nomina al suo interno un Presidente.
Il
verbale delle operazioni di voto, sottoscritto da tutti i componenti la
Commissione, verrà allegato agli atti del Congresso Nazionale.
Quando
il Congresso Nazionale è convocato in seduta elettiva la carica di componente
della Commissione Verifica Poteri e della Commissione Elettorale e di Scrutinio
è incompatibile con quella di candidato a cariche elettive.
Articolo 15
Il
Presidente Nazionale, i Componenti della Direzione Nazionale, il Presidente il
Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, i Componenti il Collegio dei Revisori
dei Conti e i Componenti il Collegio dei Probiviri di I° e II° Grado, sono
eletti dal Congresso con cinque distinte votazioni a scrutinio segreto.
Le
candidature per tutte le cariche eleggibili dal Congresso Nazionale devono
pervenire alla Segreteria Nazionale non oltre il 15° giorno lavorativo
antecedente la data fissata per il Congresso e di esse, il Presidente del
Congresso dà comunicazione al Congresso medesimo non appena insediato.
In
ciascuna votazione si può esprimere il voto solo per un numero di candidati pari
al numero dei componenti dell'Organo costituendo.
Pertanto, le indicazioni in eccedenza, quelle relative a candidati che non
abbiano formalizzato la loro candidatura nei tempi e nei modi sopra indicati e
quelle concernenti candidati che abbiano formalmente rinunciato alla
candidatura, sono da considerarsi come non apposte.
Vengono
dichiarati eletti alle cariche di Componente la Direzione Nazionale, di
Presidente il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, di Componente il
Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e di componente dei Collegi dei
Probiviri i candidati che abbiano conseguito il maggior numero dei voti. Viene
dichiarato eletto alla carica di Presidente Nazionale il candidato che abbia
ottenuto in prima votazione la maggioranza assoluta dei voti congressuali
validi.
Qualora
nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza assoluta di tali voti, in
seconda votazione viene dichiarato eletto il candidato che abbia raggiunto il
maggior numero di voti.
Il
verbale del Congresso, contenente la descrizione delle attività congressuali
svolte e dei loro esiti, viene sottoscritto dal Presidente del Congresso stesso,
e controfirmato dal Segretario Nazionale del CSEN. Il Segretario provvederà ad
inserirlo nel libro dei verbali del Congresso, depositato presso la Segreteria
Nazionale dell'Ente, numerato e siglato in ogni sua pagina dal Segretario
Nazionale stesso.
Esso é,
a richiesta, liberamente consultabile da tutti i soci aventi diritto a voto.
DIREZIONE NAZIONALE
Articolo
16
La
Direzione Nazionale é composta:
- dal
Presidente Nazionale, che la presiede;
- da
numero 16 Componenti eletti dal Congresso Nazionale.
La
Direzione Nazionale dirige ed amministra l'attività del CSEN, predispone i
programmi in conformità alle direttive approvate dal Congresso Nazionale e ne
cura l'attuazione per il perseguimento degli scopi istituzionali.
In
particolare alla Direzione compete:
a)
l'attuazione delle linee programmatiche del CSEN così come determinate dal
Congresso Nazionale;
b)
l'individuazione degli strumenti e dei servizi a ciò necessari;
c) la
responsabilità della gestione ordinaria e dell' attività del CSEN nel suo
complesso;
d)
l'attività di straordinaria amministrazione nei limiti delle delibere del
Congresso Nazionale;
e)
l'accoglimento, nella prima seduta utile, delle domande di affiliazione e del
tesseramento delle strutture di base ed il conferimento, su delega del Consiglio
Nazionale del C.O.N.I., del riconoscimento ai fini sportivi alle Associazioni e
Società Sportive Dilettantistiche in regola con le norme di legge e
l'approvazione degli Statuti delle medesime;
f)
l'amministrazione dei fondi e l'approvazione del rendiconto economico di
previsione e le relative variazioni;
g) la
predisposizione del rendiconto economico consuntivo che viene rimesso al
Congresso Nazionale Ordinario non elettivo per l'esame e la conseguente
approvazione;
h) la
fissazione delle quote associative e di tesseramento, la determinazione delle
relative percentuali spettanti ai Comitati Periferici, nonché le determinazioni
in ordine ai tesseramenti specifici, tecnici e/o di settore;
i) la
fissazione dei criteri di erogazione per eventuali contributi ai Comitati
Regionali e Provinciali;
k) la
concessione dell'indulto e dell'amnistia;
l) lo
scioglimento, per gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni
all'ordinamento sportivo ovvero in casi di constatata impossibilità o di grave
carenza di funzionamento dei Comitati Provinciali o Regionali e la nomina di un
Commissario Straordinario che dovrà provvedere alla ricostituzione degli organi
decaduti entro 180 giorni. Per particolari situazioni di difficoltà sul
territorio la Direzione può prolungare il termine di commissariamento di
ulteriori 180 giorni;
m) la nomina del
Segretario Nazionale;
n) l'elezione di tre dei
suoi componenti alla carica di Vice Presidenti Nazionali;
o) la nomina del
Procuratore Sociale;
p) la emanazione e la
modifica dei Regolamenti del CSEN;
q)
l'attribuzione e la revoca degli Incarichi Tecnici Nazionali per specialità o
interdisciplinari;
r)
l'approvazione dei programmi particolareggiati dell'attività dell'Ente e dei
Regolamenti Tecnici dei vari settori;
s) la
determinazione delle eventuali indennità e/o rimborsi spesa per le varie cariche
sociali;
t) la
determinazione dell'organico degli Uffici Centrali;
u) la
nomina e la revoca del Direttore Responsabile del Periodico Ufficiale dell'Ente;
v) la
vigilanza sull'osservanza dello Statuto e delle norme dell'Ente;
w)
l'autorizzazione al Presidente a stipulare accordi e convenzioni con
associazioni ed organismi privati ed istituzioni pubbliche nazionali o estere
per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
x) la
nomina su proposta del Presidente dei Delegati Regionali e Provinciali nel
territorio nei casi previsti;
y)
l'elezione della Commissione Verifica Poteri;
z) la
ratifica dei provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente
Nazionale in via d'urgenza.
Articolo
17
La
Direzione Nazionale è convocata almeno tre volte l'anno ed ogni qualvolta il
Presidente lo ritenga opportuno.
Le
riunioni della Direzione Nazionale sono convocate per iscritto dal Presidente
Nazionale, che la presiede e ne fissa la sede, la data e l'ordine del giorno.
L'avviso
contenente le dette indicazioni é inviato agli aventi diritto a mezzo del
servizio postale ma può, comunque, essere diramato anche con qualsiasi mezzo
idoneo al raggiungimento dello scopo.
Le
riunioni straordinarie della Direzione possono essere richieste dai due terzi
dei suoi componenti e devono essere convocate entro 7 giorni dalla ricezione
della istanza e per una data da fissarsi non oltre il 30° giorno dalla ricezione
stessa. Le riunioni della Direzione sono valide con la presenza della metà più
uno dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe. Delle riunioni e di tutte le
attività della Direzione Nazionale viene redatto apposito verbale a cura del
Segretario Nazionale. Partecipano senza diritto di voto alla Direzione
Nazionale, il Presidente ed i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, il
Segretario Nazionale.
La
Direzione delibera a maggioranza semplice dei presenti.
IL PRESIDENTE
NAZIONALE
Articolo
18
Il
Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale del CSEN verso i terzi ed in
eventuali giudizi. Il Presidente ha tutti i poteri relativi all'ordinaria
amministrazione nei limiti delle deliberazioni della Direzione Nazionale e del
Congresso.
Egli
inoltre:
- ha la
firma sociale che può delegare per atti specifici ad altri dirigenti del CSEN;
-
convoca e presiede la Direzione Nazionale;
-
convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza;
-
provvede alla esecuzione delle delibere della Direzione Nazionale;
-
provvede alla erogazione delle somme destinate all'attività del CSEN;
-
propone alla Direzione Nazionale la nomina dei Delegati Regionali e Provinciali
nel territorio;
- adotta
in via d'urgenza le delibere di competenza della Direzione Nazionale, da
sottoporre a ratifica della stessa nella prima riunione utile successiva;
-
sovrintende agli Uffici Centrali ed all'Ufficio Stampa;
-
stipula e sottoscrive convenzioni, accordi e contratti;.
- può
avvalersi di consulenze e collaborazioni;
- può
concedere la grazia, su richiesta dell'interessato, quando sia stata scontata
almeno la metà della sanzione disciplinare; nei casi di radiazione il
provvedimento non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni
dalla definitività della sanzione;
-
propone alla Direzione Nazionale la nomina dei Responsabili Tecnici di Settore.
VICEPRESIDENTI
NAZIONALI ED UFFICIO DI PRESIDENZA
Articolo
19
I Vice
Presidenti Nazionali, nel numero di tre, sono eletti, nel proprio seno, dalla
Direzione Nazionale; essi collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in
caso di assenza momentanea o per sua delega. Nel caso di dimissioni o di
impedimento definitivo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice
Presidente più anziano per iscrizione all'Ente che deve provvedere entro 30
giorni alla convocazione del Congresso Nazionale Straordinario che dovrà essere
celebrato nei successivi 60 giorni.
Il
Presidente può delegare ai Vice Presidenti compiti e funzioni specifiche.
Il
Presidente può, quando ne ravvisa la necessità, convocare in seduta congiunta i
Vice Presidenti ed il Segretario Nazionale costituendo così l'Ufficio di
Presidenza che ha compiti consultivi e propositivi per la Direzione Nazionale.
Articolo 20
Il
Segretario Nazionale:
-
coadiuva operativamente il Presidente in tutte le pratiche che riguardano la
vita, l'attività ed il funzionamento del CSEN;
- cura,
d'intesa con il Presidente, l'esecuzione delle deliberazioni del Congresso
Nazionale e della Direzione Nazionale;
- é
preposto alla conservazione della corrispondenza e di tutta la documentazione
inerente l'attività dell'Ente;
-
partecipa senza diritto di voto e con funzioni consultive alle riunioni della
Direzione Nazionale, ne redige i verbali e ne cura la conservazione;
- é il
Segretario del Congresso Nazionale;
-
partecipa all'Ufficio di Presidenza;
-
partecipa alle riunioni degli Organi Tecnici Nazionali di settore e ne redige i
verbali, curandone la conservazione;
- cura
tutte le comunicazioni, anche in ordine ai calendari ed alle attività Nazionali,
tra la Sede Centrale ed i Comitati Periferici;
-
informa tempestivamente i Comitati Periferici delle decisioni o deliberazioni
assunte a livello Nazionale;
-
informa tempestivamente il C.O.N.I. e le autorità locali competenti delle nomine
avvenute in seno all'Ente ai vari livelli;
- cura
l'esecutività delle convenzioni con le FSN , con le Discipline Associate e di
quelle con altri Organismi.
In
assenza del Segretario Nazionale, il Presidente Nazionale delega le funzioni di
verbalizzazione ad uno dei componenti l'Organo.
In caso
di impedimento definitivo o dimissioni del Segretario Nazionale, il Presidente
Nazionale convocherà tempestivamente la Direzione Nazionale per la nomina del
nuovo Segretario Nazionale.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI
CONTI
Articolo 21
Il
Collegio dei Revisori dei Conti si compone di un Presidente più due membri
effettivi e due supplenti. I membri effettivi e supplenti sono eletti dal
Congresso Nazionale in lista unica scelti fra persone di accertata competenza
contabile o amministrativa e possono essere scelti anche tra soggetti non
tesserati al CSEN.
Il
Presidente del Collegio deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Contabili o a
quello dei Dottori Commercialisti ed e' eletto dal Congresso su lista a parte .
Al
Collegio é demandato il controllo e la verifica di legittimità e compatibilità
(tra il patrimonio disponibile e le previsioni di spesa) della gestione
amministrativa del CSEN; esso esamina il conto economico preventivo, le
variazioni ed il conto consuntivo presentando apposita relazione annuale al
Congresso Nazionale. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo di
legittimità sugli atti, sulle spese e sulle entrate degli organi centrali del
CSEN. Nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, il Collegio procede ad
ispezioni periodiche trimestrali sui libri contabili tenuti nella Sede Nazionale
del CSEN.
L'esito
di tale attività è oggetto di comunicazione al Presidente Nazionale.
Il
Collegio è convocato dal suo Presidente, tramite il Segretario Nazionale del
CSEN che funge da Cancelleria del Collegio.
L'avviso
di convocazione viene comunicato ai Componenti il Collegio almeno 7 giorni prima
della riunione, salvo i casi in cui sia necessario adottare deliberazioni
urgenti. Il Collegio delibera, a maggioranza assoluta, con la presenza di tre
dei suoi membri, effettivi o supplenti; questi ultimi sono convocati in
sostituzione dei membri effettivi in caso di impedimento degli stessi.
Tutti i
componenti il Collegio partecipano alle riunioni degli Organi deliberanti.
Il
Collegio non viene meno in caso di decadenza degli altri organi.
Per la
sostituzione o per la decadenza dei Revisori valgono le disposizioni stabilite
dal Codice Civile in materia.
ORGANI DI GIUSTIZIA -
COLLEGI DEI PROBIVIRI
Articolo 22
Il
Collegio dei Probiviri di I° Grado è l'Organo di Giustizia di primo grado ed ha
competenza in ordine alle infrazioni alle norme statutarie e regolamentari ed
alle deliberazioni degli organi del CSEN. Il Collegio é composto da 3 membri
effettivi e 2 supplenti eletti dal Congresso Nazionale in lista unica fra
persone di accertata competenza giuridica e possono essere scelti anche tra
soggetti non tesserati al CSEN. Il Collegio, nella sua prima riunione, elegge il
Presidente che ne convoca, tramite il Segretario Nazionale, le successive. Il
Collegio è validamente costituito con la presenza di tre dei suoi componenti
(effettivi o supplenti) tra cui il Presidente e delibera a maggioranza dei
presenti
Il
Collegio giudica secondo giustizia ed equità nel rispetto della legislazione
vigente, delle norme dell'ordinamento sportivo, dello Statuto e dei Regolamenti
del CSEN, assicurando il diritto di difesa. Le decisioni devono essere motivate.
Il Collegio può deliberare nei confronti dei Soci i seguenti provvedimenti
(congiunti o disgiunti):
a)
richiamo;
b)
diffida;
c)
deplorazione;
d)
multa;
e)
sospensione dalla qualifica e dall'attività anche in via cautelativa;
f)
radiazione.
Le
decisioni emesse in primo grado sono provvisoriamente esecutive, salva la
facoltà per il Collegio di II° Grado di sospendere, su istanza di parte, in
presenza di gravi motivi, l'efficacia esecutiva della decisione impugnata. La
mancata proposizione del ricorso d'appello nel merito rende inefficace l'istanza
di sospensione. Tutti i provvedimenti sanzionatori sono ricorribili dagli
interessati; il ricorso và presentato al Collegio di II° Grado, a pena di
inammissibilità entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di primo
grado. Il Collegio dei Probiviri di I° Grado deve giudicare entro 30 giorni dal
deferimento salvo interruttiva, per supplemento di istruttoria, fino a un
termine massimo complessivo di 60 giorni. I Componenti il Collegio non possono
ricoprire alcun altro incarico nel CSEN ne quello di presidente o responsabile
di Struttura di base affiliata. Tutti i Componenti il Collegio partecipano,
senza diritto di voto, al Congresso Nazionale. Il Collegio non decade in caso di
decadenza anticipata degli altri Organi del CSEN.
Articolo 23
Il
Collegio dei Probiviri di II° Grado è l'Organo di giustizia di secondo grado del
CSEN. Il Collegio é composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dal
Congresso Nazionale in lista unica fra persone di accertata competenza giuridica
e possono essere scelte anche tra soggetti non tesserati al CSEN.
Il
Collegio, nella sua prima riunione, elegge il Presidente che ne convoca, tramite
il Segretario Nazionale, le successive. Il Collegio è validamente costituito con
la presenza di tre dei suoi componenti (effettivi o supplenti) tra cui il
Presidente e delibera a maggioranza dei presenti. Il Collegio emette, su istanza
dell'interessato, l'eventuale provvedimento di riabilitazione che estingue tutti
gli effetti della sanzione disciplinare. L'istanza può essere presentata solo
trascorsi almeno tre anni dalla definitività della sanzione. Le relative
procedure sono demandate al Regolamento di Giustizia. Il Collegio deve giudicare
entro 10 giorni sulle istanze di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
di primo grado ed entro 40 giorni dalla presentazione del ricorso di merito. Le
decisioni del Collegio sono comunicate all'interessato, al Procuratore Sociale
ed alla Presidenza Nazionale. Le decisioni del Collegio devono essere motivate e
sono inappellabili. I Componenti il Collegio non possono ricoprire alcun altro
incarico nel CSEN ne quello di presidente o responsabile di Struttura di base
affiliata. Tutti i Componenti il Collegio partecipano, senza diritto di voto, al
Congresso Nazionale. Il Collegio non decade in caso di decadenza anticipata
degli altri Organi del CSEN.
IL PROCURATORE SOCIALE
Articolo 24
Il
Procuratore Sociale è nominato dalla Direzione Nazionale deve avere competenza
in materie giuridiche e può essere scelto anche tra soggetti non tesserati al
CSEN. Il Procuratore Sociale è titolare dell'azione disciplinare ed esplica
pertanto le funzioni di indagine e di requisitoria dinanzi ai Collegi
probivirali di I° e II° Grado. All'esito delle indagini, che non potranno
superare i 40 giorni a decorrere dal momento della ricezione di notizia di
illecito. Il Procuratore Sociale dovrà deferire l'incolpato al Collegio
Probivirale di I° Grado ovvero disporre l'archiviazione del caso. Il Procuratore
Sociale non decade in caso di decadenza anticipata degli altri Organi del CSEN.
Il Procuratore Sociale non può ad alcun titolo ricoprire altre cariche o
assumere incarichi nel CSEN e negli organismi affiliati allo stesso. Per tutti
gli Organi di Giustizia il mandato è quadriennale ed è rinnovabile per non più
di due volte.
RESPONSABILI TECNICI
NAZIONALI DI SETTORE
Articolo 25
Al fine
del migliore sviluppo delle singole aree o di settori anche pluridisciplinari
sono costituiti i Settori Tecnici diretti da un Responsabile Nazionale che ne
coordina l'attività.
I
Responsabili Tecnici Nazionali sono nominati dalla Direzione Nazionale su
proposta del presidente Nazionale. A tali Settori è anche demandata
l'organizzazione tecnica dei vari Campionati Nazionali di singola disciplina.
Ogni Settore può avere dei responsabili periferici che vengono nominati dai
Presidenti delle strutture territoriali del CSEN competenti per territorio,
previo parere consultivo del Responsabile Tecnico Nazionale del Settore.
STRUTTURE TERRITORIALI
Articolo 26
Sono
strutture territoriali del CSEN:
a) il
Congresso Provinciale;
b) il
Comitato Provinciale;
c) il
Presidente Provinciale;
d) il
Congresso Regionale;
e) il
Comitato Regionale;
f) il
Presidente Regionale;
g) i
Revisori dei Conti.
IL CONGRESSO PROVINCIALE
Articolo 27
Il
Congresso Provinciale é l'assise delle affiliate che hanno la loro sede legale
in una Provincia dello Stato Italiano. Ciascuna Affiliata al CSEN ha diritto di
partecipare al Congresso Provinciale ed ha diritto ad un voto.
La
partecipazione al Congresso è esclusa per i soggetti che alla data di inizio del
Congresso Provinciale:
a) non
siano in regola con il pagamento delle quote sociali;
b)
abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli
Organi di giustizia.
Per
l'Affiliata partecipa al Congresso Provinciale, con diritto di voto, il
Presidente oppure la persona che ne ha la rappresentanza secondo lo Statuto
interno della Affiliata. Il rappresentante della Affiliata può delegare a
partecipare in propria vece un componente dell'organo direttivo della stessa. Le
affiliate possono essere portatrici di:
1 delega
se al congresso hanno diritto di partecipare fino a 100 votanti;
2
deleghe fino a 200 votanti;
3
deleghe fino a 500 votanti;
4
deleghe fino a 1000 votanti.
La
delega deve essere conferita per iscritto.
Il
Congresso Provinciale:
-
esprime la volontà delle Strutture di base regolarmente affiliate ed aventi sede
legale nella provincia;
- elegge
il Presidente Provinciale;
- elegge
i Componenti il Comitato Provinciale;
- elegge
i Delegati al Congresso Nazionale ed al Congresso Regionale;
- elegge
il Revisore dei Conti;
-
approva il rendiconto economico consuntivo annuale.
Il
Congresso Provinciale è convocato in via ordinaria:
a) ogni
quattro anni per l'elezione delle Cariche provinciali e dei Delegati nazionali e
regionali; i congressi provinciali elettivi devono svolgersi nel periodo
compreso tra i 120 ed i 60 giorni prima del rispettivo Congresso Nazionale;
b) ogni
anno, entro il 30 di Aprile, per l'approvazione del rendiconto economico
consuntivo annuale.
Il
Congresso Provinciale è convocato in via straordinaria:
a)
quando ne faccia richiesta un numero di affiliate pari ad almeno la metà di
quelle della provincia;
b)
quando ne faccia richiesta almeno la metà dei componenti del Comitato
Provinciale;
c) in
caso di dimissioni o decadenza degli organi provinciali secondo le norme
statutarie.
Il
Congresso straordinario deve essere indetto entro 30 giorni dall'evento e
celebrarsi nei successivi 60.
Il
Congresso Provinciale é convocato dal Presidente Provinciale su deliberazione
del Comitato Provinciale che ne fissa la sede, la data e l'ordine del giorno.
Copia di
detta delibera é inviata per conoscenza al Presidente Nazionale che, qualora lo
ritenga opportuno, invierà un suo rappresentante.
Il
Presidente del Comitato Regionale ha diritto di partecipare ai Congressi
Provinciali della propria regione senza diritto a voto.
L'avviso
di convocazione deve essere inviato, almeno 30 gg prima della data di
convocazione, a mezzo del servizio postale, telefax , telex e/o con altri idonei
sistemi, al recapito risultante dalla domanda di affiliazione o dall'ultimo
rinnovo annuale della affiliata, lo stesso, altresì, deve essere affisso presso
la sede del Comitato almeno 30 giorni prima della data di svolgimento del
Congresso.
Il
Congresso Provinciale é validamente costituito:
a) in
prima convocazione quando siano presenti direttamente o rappresentate per delega
la metà delle Affiliate aventi diritto a voto;
b) in
seconda convocazione, qualunque sia il numero delle Affiliate intervenute ed
aventi diritto di voto, direttamente o per delega;
c) tra
la prima e la seconda convocazione non può intercorrere meno di un'ora.
Il
Congresso Provinciale non può deliberare su nessun altro argomento oltre quelli
fissati nell'ordine del giorno.
Articolo 28
Il
Congresso Provinciale é dichiarato aperto dal Presidente del Comitato
Provinciale il quale dispone la costituzione dell'Ufficio di Presidenza, della
Commissione Elettorale e di scrutinio e del Segretario secondo le indicazioni
nominative dell'Assemblea. Tali Uffici sono composti e funzionano analogamente a
quanto previsto per il Congresso Nazionale.
Il
Congresso Provinciale elegge il Presidente Provinciale più i Componenti del
Comitato Provinciale in base al numero delle Affiliate, secondo il seguente
criterio:
da 3 a
10 Affiliate = 2 Componenti;
da 11 a
30 Affiliate = 4 Componenti;
da 31 a
60 Affiliate = 6 Componenti;
oltre 60
Affiliate = 8 Componenti.
Il
Congresso Provinciale elegge i Delegati al Congresso Regionale ed al Congresso
Nazionale in base al numero delle Affiliate secondo il seguente criterio:
da 3 a
50 Affiliate = 1 Delegato;
da 51 a
100 Affiliate = 2 Delegati;
da 101 a
200 Affiliate = 3 Delegati;
da 201 a
400 Affiliate = 4 Delegati;
oltre
400 Affiliate = 5 Delegati.
Contestualmente devono essere eletti un pari numero di Delegati supplenti.
Le
candidature a Presidente Provinciale devono essere depositate presso il Comitato
Provinciale non oltre il 10° giorno antecedente lo svolgimento del Congresso.
Le
candidature a Componenti il Comitato Provinciale devono essere depositate dagli
interessati almeno dieci giorni prima dell'apertura dei lavori del Congresso.
Le
candidature a Delegati Effettivi e Supplenti devono essere depositate dagli
interessati almeno dieci giorni prima dell'apertura dei lavori del Congresso.
Le
candidature a Revisore dei Conti devono essere depositate dagli interessati
almeno 10 giorni prima dell'apertura dei lavori del Congresso.
Se non
si raggiunge il numero dei candidati, questi possono anche essere integrati sino
all'apertura del Congresso medesimo.
Il
Congresso, salvo casi diversi statutariamente previsti, delibera a maggioranza
semplice dei partecipanti.
Le
votazioni per i vari organi sono separate e successive, esse avvengono a
scrutinio segreto su unica lista.
Nella
votazione si può esprimere il voto solo per un numero di candidati pari a quelli
da eleggere; pertanto, le indicazioni in eccedenza sono da considerarsi come non
apposte e nello stesso modo si considereranno le indicazioni relative a
nominativi di non candidati.
Vengono
dichiarati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
Il
verbale del Congresso Provinciale elettivo, redatto e sottoscritto dal
Presidente del Congresso, deve essere custodito a cura e sotto la responsabilità
del Presidente Provinciale.
Copia
dello stesso deve essere inviato senza ritardo al Comitato Regionale competente
ed alla Presidenza Nazionale per l'accredito dei delegati al Congresso Regionale
ed al Congresso Nazionale.
COMITATO PROVINCIALE
Articolo 29
Per la
costituzione di un Comitato Provinciale sono necessarie almeno 3 strutture di
base aventi sede nella provincia e regolarmente affiliate al CSEN.
Il
Comitato Provinciale é composto dal Presidente e dai Componenti eletti nel
Congresso Provinciale ed elegge fra i suoi componenti un Vice Presidente ed un
Segretario .
In caso
di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente del Comitato
Provinciale, il Vice Presidente ne assumerà le funzioni e provvederà alla
convocazione del Congresso per il rinnovo degli organi provinciali entro 30
giorni dalla assunzione di dette funzioni, in tal caso il Congresso deve
svolgersi entro 60 giorni; in difetto provvederà la Presidenza Nazionale.
In caso
di dimissioni o di impedimento definitivo di un Componente del Comitato
Provinciale subentrerà il primo dei non eletti purché abbia riportato almeno la
metà dei voti dell'ultimo eletto.
Le
riunioni del Comitato Provinciale sono convocate per iscritto dal Presidente,
con un preavviso minimo di 10 giorni, il quale ne fissa la sede, la data e
l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo del
servizio postale e può inoltre essere portato a conoscenza degli aventi diritto
con qualsiasi altro mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo. Se, per ragioni
di urgenza, la convocazione deve essere effettuata con un termine inferiore ai
10 giorni è obbligatorio l'uso del mezzo telegrafico.
Il
verbale delle riunioni del Comitato é sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario. Copia del verbale sarà inviato se richiesto al Comitato Regionale
e/o alla Presidenza Nazionale.
Il
Comitato Provinciale:
- attua
le decisioni del Congresso Provinciale;
-
promuove, sviluppa, coordina e organizza l'attività delle strutture affiliate
nel territorio;
- tutela
gli interessi degli associati presso le istituzioni locali;
- elegge
nella prima seduta utile al suo interno il Vicepresidente ed il Segretario;
-
approva il preventivo economico annuale e predispone il rendiconto consuntivo
annuale da portare all'approvazione del Congresso Provinciale unitamente alla
relazione del Revisore dei Conti;
- elegge
la Commissione Verifica Poteri che ha composizione e modalità di funzionamento
analoghe a quella del Nazionale.
Il
Comitato Provinciale è convocato almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta il
Presidente o almeno i 2/3 dei suoi componenti lo richiedano.
Il
Comitato Provinciale è validamente costituito con la presenza di almeno la metà
più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice. In caso di parità
nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.
IL PRESIDENTE PROVINCIALE
Articolo 30
Il
Presidente Provinciale:
-
rappresenta, anche legalmente, l'Ente verso i terzi e gli organi pubblici a
livello provinciale;
-
presiede il Comitato Provinciale;
-
provvede alla esecuzione ed al rispetto delle deliberazioni assunte dal Comitato
Provinciale;
-
sovrintende all'attività dell'Ente e dei suoi associati ed affiliati in ogni
settore con il precipuo compito di imprimere un impulso dinamico alla vita
dell'Ente al fine di renderne più significativa e capillare la presenza sul
territorio;
- nomina
o revoca, ove la realtà sociale lo richieda, Delegati Cittadini o Zonali ;
-
adotta, nei casi di urgenza, tutti i provvedimenti necessari al regolare
andamento della vita dell'Ente, provvedimenti da sottoporsi alla ratifica del
Comitato Provinciale nella seduta immediatamente successiva;
- ove
necessario, nomina o revoca i rappresentanti del CSEN negli organismi, pubblici
o privati, locali e nomina o revoca i Responsabili Tecnici Provinciali di
settore previa intesa con il Responsabile Nazionale corrispondente.
IL DELEGATO PROVINCIALE
Articolo 31
Il
Delegato Provinciale viene nominato dalla Direzione Nazionale quando non è
possibile la costituzione del Comitato a termine di Statuto o per altri
particolari motivi. Il Delegato dura in carica un quadriennio. Il delegato
assume le funzioni ed i compiti del Presidente e del Comitato Provinciale per
quanto compatibili. Il Delegato riferisce direttamente al Presidente Nazionale e
relaziona sulle attività svolte.
IL CONGRESSO REGIONALE
Articolo 32
Il
Congresso Regionale é l'assise dei Delegati eletti nei Congressi Provinciali
delle Province appartenenti ad una Regione dello Stato Italiano. Ciascun
Delegato Eletto ha diritto di partecipare al Congresso Regionale ed ha diritto
ad un voto. Nessuno degli aventi diritto a voto può essere portatore di deleghe.
In caso di assenza o dimissioni del Delegato Effettivo , partecipa al Congresso
il Delegato Supplente.
Il
Congresso Regionale:
-
esprime la volontà degli affiliati nella regione;
- elegge
il Presidente Regionale;
- elegge
i Componenti il Comitato Regionale;
- elegge
il Revisore dei Conti;
-
approva il rendiconto economico consuntivo annuale.
Il
Congresso Regionale è convocato in via ordinaria:
a) ogni
quattro anni per l'elezione delle cariche regionali;
b) ogni
anno, entro il 30 di Aprile, per l'approvazione del rendiconto economico
consuntivo annuale.
Il
Congresso Regionale è convocato in via straordinaria:
a)
quando ne faccia richiesta un numero di Delegati pari ad almeno la metà di
quelli eletti nella regione;
b)
quando ne faccia richiesta almeno la metà dei componenti del Comitato Regionale;
c) in
caso di dimissioni o decadenza degli organi regionali secondo le norme
statutarie.
Il
Congresso straordinario deve essere indetto entro 30 giorni dall'evento e
celebrarsi nei successivi 60.
Il
Congresso Regionale é convocato dal Presidente Regionale su deliberazione del
Comitato Regionale che ne fissa la sede, la data e l'ordine del giorno.
Copia di
detta delibera é inviata per conoscenza al Presidente Nazionale che, qualora lo
ritenga opportuno, invierà un suo rappresentante.
Il
Presidente Nazionale o un suo delegato hanno diritto di partecipare ai Congressi
Regionali senza diritto a voto.
L'avviso
di convocazione deve essere inviato almeno 30 gg prima della data di
convocazione a mezzo del servizio postale, telefax, telex e/o con altri idonei
sistemi, ai recapiti dei Delegati Effettivi e Supplenti eletti nella regione, lo
stesso, altresì, deve essere affisso presso la sede del Comitato almeno 30
giorni prima della data di svolgimento del Congresso.
Il
Congresso Regionale é validamente costituito:
a) in
prima convocazione quando siano presenti Delegati Effettivi o Supplenti pari
almeno alla metà dei Delegati Effettivi eletti nella regione;
b) in
seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Delegati presenti;
c) tra
la prima e la seconda convocazione non può intercorrere meno di un'ora.
Il
Congresso Regionale non può deliberare su nessun altro argomento oltre quelli
fissati nell'ordine del giorno.
Articolo 33
Il
Congresso Regionale é dichiarato aperto dal Presidente del Comitato Regionale il
quale dispone la costituzione dell'Ufficio di Presidenza, della Commissione
Elettorale e di Scrutinio e del Segretario secondo le indicazioni nominative
dell'Assemblea.
Tali
Uffici sono composti e funzionano analogamente a quanto previsto per il
Congresso Nazionale.
Il
Congresso Regionale elegge il Presidente più i Componenti del Comitato Regionale
che saranno in numero pari a quello delle Province appartenenti alla Regione,
per la Val D'Aosta il Comitato è composto da due Componenti sempre più il
Presidente.
Le
candidature a Presidente Regionale devono essere depositate presso il Comitato
Regionale non oltre il 10° giorno antecedente lo svolgimento del Congresso.
Le
candidature a Componenti il Comitato Regionale devono essere depositate dagli
interessati almeno dieci giorni prima dell'apertura dei lavori del Congresso.
Le
candidature a Revisore dei Conti devono essere depositate dagli interessati
almeno 10 giorni prima dell'apertura dei lavori del Congresso.
Se non
si raggiunge il numero dei candidati, questi possono anche essere integrati sino
all'apertura del Congresso medesimo.
Il
Congresso, salvo casi diversi statutariamente previsti, delibera a maggioranza
semplice dei partecipanti.
Le
votazioni per i vari organi sono separate e successive, esse avvengono a
scrutinio segreto su unica lista.
Nella
votazione si può esprimere il voto solo per un numero di candidati pari a quelli
da eleggere; pertanto, le indicazioni in eccedenza sono da considerarsi come non
apposte e nello stesso modo si considereranno le indicazioni relative a
nominativi di non candidati. Vengono dichiarati eletti i candidati che hanno
riportato il maggior numero di voti.
Il
verbale del Congresso Regionale elettivo, redatto e sottoscritto dal Presidente
del Congresso, deve essere custodito a cura e sotto la responsabilità del
Presidente Regionale. Copia dello stesso deve essere inviato senza ritardo alla
Presidenza Nazionale.
COMITATO REGIONALE
Articolo 34
Per la
costituzione di un Comitato Regionale sono necessari un numero di Comitati
Provinciali pari almeno alla metà delle province esistenti nella regione
interessata. Il Comitato Regionale può essere costituito in ogni regione dello
Stato italiano, per la Val D'Aosta si prescinde dal numero minimo dei Comitati
Provinciali.
Il
Comitato Regionale é composto dal Presidente e dai Componenti eletti nel
Congresso Regionale ed elegge fra i suoi componenti un Vice Presidente ed un
Segretario.
In caso
di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente del Comitato Regionale,
il Vice Presidente ne assumerà le funzioni e provvederà alla convocazione del
Congresso per il rinnovo degli organi regionali entro 30 giorni dalla assunzione
di dette funzioni, in tal caso il Congresso deve svolgersi entro 60 giorni; in
difetto provvederà la Presidenza Nazionale.
In caso
di dimissioni o di impedimento definitivo di un Componente del Comitato
Regionale subentrerà il primo dei non eletti purché abbia riportato almeno la
metà dei voti dell'ultimo eletto.
Le
riunioni del Comitato Regionale sono convocate per iscritto dal Presidente, con
un preavviso minimo di 10 giorni, il quale ne fissa la sede, la data e l'ordine
del giorno. L'avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo del servizio
postale e può inoltre essere portato a conoscenza degli aventi diritto con
qualsiasi altro mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo. Se, per ragioni di
urgenza, la convocazione deve essere effettuata con un termine inferiore ai 10
giorni è obbligatorio l'uso del mezzo telegrafico.
Il
verbale delle riunioni del Comitato é sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario.
Copia
del verbale sarà inviato se richiesto alla Presidenza Nazionale.
Il
Comitato Regionale:
- attua
le decisioni del Congresso Regionale;
-
promuove, sviluppa, e coordina l'attività dei Comitati Provinciali;
- tutela
gli interessi degli associati presso le istituzioni locali;
- elegge
nella prima seduta utile al suo interno il Vicepresidente ed il Segretario;
-
approva il preventivo economico annuale e predispone il rendiconto consuntivo
annuale da portare, unitamente alla relazione del revisore dei Conti,
all'approvazione del Congresso Regionale;
- elegge
la Commissione Verifica Poteri che ha composizione e modalità di funzionamento
analoghe a quella del Nazionale.
Il
Comitato Regionale è convocato almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta il
Presidente o almeno i 2/3 dei suoi componenti lo richiedano.
Il
Comitato Regionale è validamente costituito con la presenza di almeno la metà
più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice. In caso di parità
nelle votazioni prevale il voto del Presidente.
IL PRESIDENTE REGIONALE
Articolo 35
Il
Presidente Regionale:
-
rappresenta, anche legalmente, l'Ente verso le istituzioni pubbliche e private a
livello regionale;
-
provvede alla esecuzione delle deliberazioni assunte dal Comitato Regionale;
-
adotta, nei casi di urgenza, tutti i provvedimenti necessari, che saranno
sottoposti a ratifica da parte del Comitato Regionale nella seduta
immediatamente successiva;
-
sovrintende a livello regionale all'attività dell'Ente in ogni settore con il
precipuo compito di imprimere un impulso dinamico alla vita dell'Ente al fine di
renderne più significativa e capillare la presenza sul territorio;
- ove
necessario, nomina o revoca i rappresentanti del CSEN negli organismi, pubblici
o privati, a livello regionale e nomina o revoca i Responsabili Tecnici
Regionali di settore previa intesa con il Responsabile Nazionale corrispondente.
IL DELEGATO REGIONALE
Articolo 36
Il
Delegato Regionale viene nominato dalla Direzione Nazionale quando non è
possibile la costituzione del Comitato Regionale a termini di statuto o per
particolari comprovati motivi. Il Delegato dura in carica un quadriennio. Il
Delegato assume le funzioni ed i compiti del Presidente e del Comitato Regionale
per quanto compatibili. Il Delegato riferisce direttamente al Presidente
Nazionale e relaziona sulle attività svolte.
NORME COMUNI PER LE STRUTTURE TERRITORIALI
Articolo 37
I
Comitati Provinciali e Regionali, benché strutture territoriali del CSEN, godono
di autonomia amministrativa rispetto al CSEN nel suo complesso. Essi devono
sottoporre annualmente i rendiconti economici consuntivi al vaglio dei
rispettivi Congressi e rispondono delle obbligazioni assunte verso i terzi, a
motivo dell'attività svolta, esclusivamente con il loro patrimonio. La funzione
di rappresentanza di cui agli artt. 30 e 35 dello Statuto si intende
circoscritta e limitata alle attività dei Comitati ai rispettivi livelli locali,
con esclusione della possibilità di riferirne, a qualsiasi titolo,
responsabilità ed effetti al CSEN quale Associazione Nazionale.
In
particolare, degli atti a contenuto patrimoniale eccedenti quanto previsto dallo
Statuto, rispondono in proprio i Componenti di detti organi.
I
Revisori dei Conti Regionali e Provinciali hanno compiti e svolgono le loro
funzioni in analogia a quelli Nazionali. I medesimi Revisori devono essere
scelti tra soggetti in possesso di oggettivi ed idonei requisiti richiesti per
l'esercizio della funzione e possono essere scelti anche tra soggetti non
tesserati al CSEN.
Articolo 38
Il
patrimonio dei Comitati é costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà
degli stessi; le risorse dei Comitati derivano:
- dagli
eventuali contributi degli Enti locali;
- dalle
quote di affiliazione e tesseramento nella misura stabilita dalla Direzione
Nazionale, dalle quote di iscrizioni specifiche stabilite per attività e
manifestazioni istituzionali;
- da
eventuali contributi ordinari e straordinari erogati dalla Presidenza Nazionale;
- da
eventuali contributi volontari di terzi, lasciti e donazioni;
- da
ogni altra entrata derivante da attività realizzate dal Comitato.
In caso
di scioglimento l'eventuale attivo patrimoniale del Comitato è trasferito al
patrimonio dell'Ente.
PATRIMONIO E RISORSE
Articolo 39
Il
patrimonio del CSEN é costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà
dell'Ente.
Le
risorse del CSEN derivano:
- dagli
eventuali contributi del C.O.N.I.;
- dalle
quote di affiliazione e tesseramento;
- da
eventuali contributi pubblici e privati, lasciti e donazioni di terzi;
- da
ogni altra entrata derivante da attività posta in essere dal CSEN.
Le quote
o contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.
Durante
la vita del CSEN è vietata, ancorché in modo indiretto, la distribuzione di
utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale a meno di imposizione di
legge.
L'eventuale avanzo di gestione deve essere obbligatoriamente reinvestito per le
attività istituzionali, previste dallo Statuto.
In caso
di scioglimento, il patrimonio come sopra considerato verrà devoluto ad Enti con
finalità analoghe, secondo le deliberazioni del Congresso con i quorum previsti
dalle disposizioni del Codice Civile.
In
difetto, lo stesso verrà devoluto a fini di pubblica utilità, sentito
l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
Articolo 40
L'anno
finanziario ha inizio il 1° gennaio ed ha termine il 31 dicembre di ogni anno.
E' fatto obbligo, agli organi competenti di redigere ed approvare il rendiconto
consuntivo economico e finanziario.
L'anno
sportivo ha inizio il 1° settembre di ogni anno ed ha termine il 31 agosto
dell'anno successivo.
SCIOGLIMENTO DELL'ENTE
Articolo 41
La
proposta di scioglimento dell'Ente può essere presentata soltanto ad un
Congresso Nazionale Straordinario di primo grado appositamente convocato su
richiesta delle strutture di base affiliate aventi diritto al voto. Per la
richiesta di tale congresso, per la validità del medesimo e per il quorum
necessario a deliberare lo scioglimento, la nomina dei Liquidatori e la
decisione relativa alla devoluzione del patrimonio residuo si fa riferimento
alle norme stabilite dal Codice Civile.
NORME COMUNE
GENERALI
Articolo 42
Sono
eleggibili alle cariche elettive coloro che:
a)
abbiano la cittadinanza di uno Stato;
b)
abbiano raggiunto la maggiore età;
c) non
abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a
pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione
dai pubblici uffici superiore ad un anno;
d) non
abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o
inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte
delle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli
Enti di Promozione Sportiva o da organismi sportivi internazionali riconosciuti;
e) non
abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito
dell'utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni
fisiche nelle attività sportive; sono ineleggibili quanti abbiano in essere
controversie giudiziarie contro il C.O.N.I., le Federazioni, le Discipline
Associate o contro altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso e contro lo
CSEN;
f) siano
in regola con il tesseramento CSEN.
La
mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti é causa di ineleggibilità,
mentre il venir meno degli stessi successivamente all'elezione comporta la
decadenza dalla carica; in questo caso subentrerà il primo dei non eletti, ove
non previsto diversamente.
Se in
qualsiasi elezione a cariche previste nello Statuto, più candidati hanno
conseguito il medesimo numero di voti, detti candidati, a tutti gli effetti e se
non diversamente previsto, vengono disposti nella graduatoria generale secondo
l'ordine determinato dalla maggiore anzianità nel CSEN rilevata dalla data di
iscrizione o di elezione. In difetto, varrà l'ordine di anzianità determinato
dalla maggiore età anagrafica.
Articolo 43
Le
riunioni degli organi collegiali devono essere convocate con comunicazione
scritta dal loro Presidente almeno 10 giorni prima del loro svolgimento, salvo
un termine inferiore giustificato dall'urgenza. In tal caso é obbligatorio
l'avviso telegrafico di convocazione.
Di ogni
riunione dell'organo il Segretario redige contestualmente il verbale e lo
sottoscrive unitamente al Presidente.
Il
verbale deve essere trascritto in apposito registro preventivamente numerato e
siglato in ogni suo foglio dal Segretario Nazionale del CSEN per gli Organi
Nazionali e dai rispettivi Segretari per le strutture periferiche.
Tutti i
verbali degli Organi Collegiali ed i rendiconti economici e bilanci approvati
restano custoditi nelle competenti sedi, per essere liberamente consultati dagli
aventi diritto.
Ove non
diversamente previsto, quando la convocazione é prescritta a mezzo del servizio
postale, la mancata ricezione da parte dei destinatari per motivi non imputabili
all'organo legittimato all'invio non é causa di invalidità della riunione
dell'organo convocato.
Le
riunioni degli organi collegiali, salvo diversa espressa statuizione, sono
validamente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei loro
componenti.
Tutti
gli organi e strutture periferiche sono tenute all'osservanza delle delibere
degli organi nazionali per quanto di loro competenza.
Articolo 44
In caso
di impedimento definitivo, di dimissioni o di decadenza di uno o più eletti
negli organi statutari, subentrano i membri supplenti, ove previsti, e, in
difetto, i non eletti secondo l'ordine di graduatoria risultante dal verbale
purché abbiano conseguito almeno la metà dei suffragi dell'ultimo eletto.
Nell'impossibilità di attuare i subentri si dovrà procedere a nuove elezioni
che, ove non sia compromessa la funzionalità dell'organo, potranno effettuarsi
in occasione della prima assemblea utile. Le dimissioni, contemporanee, di più
della metà dei componenti originariamente eletti negli organi collegiali
nazionali e periferici del CSEN, determina l'automatica decadenza dell'Organo.
In tal
caso, il Presidente, o in difetto il Vice Presidente dell'Organo stesso dovrà
provvedere entro 30 giorni dall'evento, alla convocazione dei Congressi elettivi
per il rinnovo delle cariche, nel rispetto delle norme dello Statuto.
Tali
assemblee devono svolgersi entro i successivi sessanta giorni.
In caso
di inadempienza si provvederà a termini di Statuto per gli organi periferici.
Per gli organi nazionali provvederà il Presidente del Collegio dei Revisori dei
Conti.
Per quel
che concerne l'esercizio dell'ordinaria amministrazione la disciplina da seguire
sino alla celebrazione del Congresso Nazionale è la seguente:
a)
impedimento definitivo del Presidente: decadenza immediata della Direzione ed
ordinaria amministrazione affidata al Vice Presidente secondo le modalità
statutarie;
b)
dimissioni del Presidente: decadenza del Presidente e della Direzione che resta
in prorogatio per l'ordinaria amministrazione da espletarsi sotto la direzione
del Vice Presidente sino al Congresso Nazionale da convocarsi secondo le norme
statutarie;
c)
dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti la Direzione:
decadenza della Direzione e del Presidente cui spetta l'ordinaria
amministrazione fino alla celebrazione del Congresso;
d)
dimissioni non contemporanee della metà più uno dei componenti la Direzione: nel
caso si verifichino, nell'arco del quadriennio, le suddette vacanze per
qualsivoglia motivo, i soli componenti decadono ma non il Presidente il quale
dovrà provvedere alla convocazione e celebrazione del Congresso straordinario
per l'elezione dei soli componenti della Direzione Nazionale.
Articolo
45
Le
cariche Statutarie hanno durata quadriennale.
Gli
Organi elettivi restano in carica, ancorché scaduti, per il disbrigo degli
affari correnti fino all'elezione del nuovo Organo.
Si
decade dall'incarico di membro degli organi collegiali dell'Ente di cui al
presente Statuto per:
-
dimissioni;
-
radiazione;
-
mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a 3 riunioni ordinarie
consecutive dell'organo collegiale;
-
perdita dei requisiti richiesti per ricoprire la carica.
Articolo
46
Nel caso
di impedimento definitivo o dimissioni di almeno 3 componenti del Collegio dei
Revisori dei Conti o dei Collegi dei Probiviri il Presidente Nazionale dovrà
convocare entro 30 giorni dall'evento un Congresso Straordinario per l'elezione
di detti Organi.
Tale
congresso dovrà celebrarsi entro i successivi 60 giorni.
Articolo
47
Sono
provvedimenti di clemenza:
a)
l'indulto;
b)
l'amnistia;
c) la
grazia.
L'indulto e l'amnistia possono essere concesse dalla Direzione Nazionale e sono
provvedimento di carattere generale. L'indulto non presuppone una condanna
irrevocabile e condona in tutto o in parte la sanzione erogata o la commuta in
altra più lieve, l'amnistia invece estingue l'infrazione e se vi è stata
condanna ne fa cessare l'esecuzione unitamente anche alle sanzioni accessorie.
Le relative procedure sono demandate al Regolamento di Giustizia.
La
grazia può essere concessa dal Presidente Nazionale, è un provvedimento
particolare che va in favore soltanto di un determinato soggetto la cui condanna
sia già passata in giudicato. Per la concessione della grazia deve comunque
risultare scontata almeno la metà della sanzione irrogata. Nei casi di
radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano
decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva. Le relative
procedure sono demandate al Regolamento di Giustizia.
INCOMPATIBILITA'
INTERNE
Articolo
48
a) I
membri del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Collegi dei Probiviri e i
Revisori dei Conti Regionali e Provinciali non possono ricoprire nel CSEN alcun
altro incarico , elettivo o meno, sia a livello centrale che periferico ;
b) i
membri dei Collegi dei Probiviri non possono ricoprire la carica di Presidente o
responsabile di Struttura di base affiliata;
c) la
cariche di Presidente Nazionale e di Segretario Nazionale del CSEN sono
incompatibili con qualsiasi altra carica od incarico nell'ambito dello stesso
CSEN o degli organismi affiliati. La carica di Presidente a livello nazionale è
altresì incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in
organismi riconosciuti dal C.O.N.I.;
d) la
qualifica di Componente della Direzione Nazionale è incompatibile con qualsiasi
altra carica sociale elettiva centrale;
e) la
carica di Presidente Regionale è incompatibile con quella di Presidente
Provinciale.
Chiunque
venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di
incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte
entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata
opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta
posteriormente.
La
funzione di Componente degli Organi Centrali e periferici così come la
assunzione e gestione di incarichi a qualunque titolo attribuiti per lo
svolgimento di attività nel CSEN, laddove non sia espressamente pattuito e
deliberato, sono svolti a titolo volontario e gratuito e non comportano la
nascita di alcun vincolo professionale e/o lavorativo con il CSEN.
CLAUSOLE
COMPROMISSORIE - ARBITRATO
Articolo
49
Tutti i
soci del CSEN si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale la risoluzione
di tutte le controversie che possano insorgere tra loro o con i vari Organi o
strutture per un qualunque fatto che, non rientrando nelle competenze degli
Organi di Giustizia Sociale, sia comunque concernente l'attività espletata nel
CSEN. Il Collegio Arbitrale sarà composto da due componenti scelti uno da
ciascuna delle parti e da un Presidente nominato con unanime indicazione dai due
arbitri o, in caso di disaccordo dal Collegio dei Probiviri di II° Grado, che
provvederà anche alla nomina di un arbitro qualora una delle parti sia
inadempiente. Il Collegio giudicherà secondo principi di equità in base alle
norme statutarie e regolamentari entro 30 giorni dalla nomina del Presidente. Il
lodo arbitrale sarà definitivo ed inappellabile e dovrà essere comunicato alle
parti per la relativa esecuzione.
Le
controversie possono essere devolute alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato
dello Sport secondo quanto previsto dall'art 12 dello statuto del C.O.N.I.
Gli
affiliati ed i tesserati per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura
comunque connesse all'attività espletata nell'ambito dell'Ente si impegnano a
non adire altre autorità che non siano quelle dell'Ente.
La
Direzione per particolari e giustificati motivi può concedere deroghe a quanto
disposto dal comma precedente. Il diniego alla concessione della deroga deve
essere compiutamente motivato. La Direzione deve pronunciarsi entro 40 giorni
dal ricevimento della richiesta di deroga. Decorso tale termine la deroga si
ritiene concessa.
L'inosservanza di quanto sopra previsto comporta l'adozione di provvedimenti
disciplinari sino alla radiazione.
NORME TRANSITORIE
Articolo
50
Tutte le
cariche elettive a livello nazionale e periferico, ivi incluse quelle assunte
dopo l'entrata in vigore del presente Statuto, restano valide fino allo
svolgimento del prossimo Congresso Nazionale Elettivo che dovrà tenersi alla
scadenza naturale quadriennale delle medesime nel 2006. Per adeguarsi alle
scadenze del quadriennio olimpico secondo quanto disposto all'art.12, comma 3 si
procederà gradualmente modulando i tempi dei successivi congressi elettivi.
Articolo
51
Il
Presidente Nazionale viene delegato ad apportare al presente Statuto ogni
variazione che si rendesse indispensabile:
a) a
seguito di emanazione di norme di legge o regolamentari che comportino la
necessità di adeguamento statutaria;
b) a
seguito di formale richieste di adeguamento formulate da Organi dello Stato o
dal C.O.N.I.
Tali
variazioni dovranno essere ratificate dal Congresso Nazionale.
Articolo 52
Per
quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni di legge. Il
medesimo e' sottoposto all'approvazione, ai fini sportivi, della Giunta
Nazionale del C.O.N.I.
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